Sez. 3, Sentenza n. 1356 del 05/12/2006 Ud. (dep. 19/01/2007) Rv. 235650 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Vendita di risi miscelati - Illecito amministrativo di cui alla legge 586 del 1962 - Reato di frode in commercio - Concorso reale - Fondamento.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
Il reato di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 cod. pen., si pone in relazione di concorso reale con la disposizione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1962 n. 586, divieto di immissione al consumo di miscele di risi, sanzionata amministrativamente, atteso che quest'ultima è posta a garanzia della qualità dei prodotti e della salvaguardia della salute, mentre la disposizione codicistica tutela la correttezza e lealtà commerciale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Legge 05/06/1962 num. 586 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)