Sez. 1, Sentenza n. 1729 del 26/02/1997 (Rv. 502673 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO | Alloggi costruiti a Trieste dal Governo Militare Alleato - Riscatto ex art. 1 legge n. 74 del 1986 - Ammissibilità - Limiti - Previa instaurazione della procedura di riscatto - Necessità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO
In tema di edilizia economica e popolare, l'art. 1 della legge 15 marzo 1986 n. 74 deve essere inteso nel senso che riconosce il diritto al riscatto degli alloggi, costruiti a Trieste dal Governo Militare Alleato (G.M.A.) con fondi dello Stato Italiano, non a tutti gli assegnatari, ma solo a quelli che già abbiano instaurato il procedimento di riscatto in relazione a situazioni fatte salve in via transitoria dalla disciplina abrogatrice della cessione in proprietà, essendo sul piano esegetico insuperabile il fatto che gli artt. 2 e 3 della legge su citata pongono precisi limiti, riferendosi l'uno agli "assegnatari ai quali è già stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione" e l'altro "agli assegnatari ai quali non sia stato già comunicato il prezzo di cessione".
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1986 num. 74 art. 1, Legge 15/03/1986 num. 74 art. 2, Legge 15/03/1986 num. 74 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)