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Sez. 1, Sentenza n. 6664 del 24/07/1996 (Rv. 498723 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO | Alloggi costruiti a Trieste dal Governo militare alleato - Riscatto ex legge n. 74 del 1986 - Diritto di proprietà dell'assegnatario - Presupposto - Stipulazione dell'atto scritto di compravendita - Necessità - Conseguenze - Obbligo di corrispondere un canone sociale fino alla stipula del contratto - Decesso dell'assegnatario prima della stipulazione e dopo l'entrata in vigore della legge n. 457 del 1978 - Diritto alla cessione - Trasmissibilità agli eredi - Condizioni - Occupazione effettiva dell'alloggio e residenza nello stesso dal decesso dell'assegnatario.
Stato
decisa il 1996-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498723-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO

La legge n. 74 del 1986 - che, con efficacia retroattiva, ha assoggettato al riscatto di cui al d.P.R. n. 2 del 1959 e successive modificazioni gli alloggi costruiti in Trieste dal Governo militare alleato con fondi dello Stato italiano, poi assegnati in godimento a varie categorie di dipendenti civili e militari dello Stato - non attribuisce all'assegnatario, che, prima della sua entrata in vigore, abbia presentato domanda di riscatto ed abbia ricevuto dall'Amministrazione proprietaria la comunicazione del relativo prezzo, la proprietà dell'alloggio, ma solo il definitivo ed incontestabile diritto a conseguirne la cessione mediante la stipulazione del contratto di compravendita, soggetto alla forma scritta "ad substantiam". Pertanto, prima della stipula di tale contratto, l'assegnatario mantiene la disponibilità dell'alloggio non "iure proprietatis", ma a titolo "latu sensu" locativo, per cui è tenuto a corrispondere, quale corrispettivo del godimento, un canone sociale - non equiparabile a quello delle ordinarie locazioni abitative, per effetto dell'art. 26, lett. b, legge n. 392 del 1978 - senza che possano imputarsi a canone gli interessi legali sul prezzo di cessione previsti dall'art. 2 della citata legge n. 74 del 1986 e senza che il ritardo nel trasferimento della proprietà e nel pagamento del prezzo, in presenza delle insuperabili difficoltà interpretative della legge previgente riconosciute dal legislatore del 1986, possa ritenersi imputabile a colpevole inerzia della P.A.. Ne deriva, altresì, che, in caso di decesso dell'assegnatario in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 457 del 1978 e in assenza della formale stipula dell'atto traslativo, il diritto dell'assegnatario medesimo all'indicata cessione si trasmette secondo i principi della successione per causa di morte, ma solo nel caso in cui i successori dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario a quella di entrata in vigore della legge n. 74 del 1986 (art. 5, secondo comma, legge ult. cit.).

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST., Legge 15/03/1986 num. 74 art. 2, Legge 15/03/1986 num. 74 art. 3, Legge 15/03/1986 num. 74 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)