Sez. 5, Sentenza n. 12913 del 21/05/2008 (Rv. 603983 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI - MODALITÀ | Registro degli acquisti - Omessa tenuta - Annotazione in altri registri - Equipollenza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI - MODALITÀ
In tema di IVA, la deducibilità dell'imposta assolta per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, è subordinata all'annotazione delle relative fatture nel registro di cui all'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla cui omessa tenuta non può sopperirsi mediante l'annotazione in altri registri (nella specie, il registro variazione fornitori), trattandosi di un obbligo formale presidiato da sanzione, che, in quanto volto a consentire un immediato ed agevole riscontro della natura e dei tempi delle registrazioni, non può essere adempiuto con modalità diverse, soggettivamente ritenute equivalenti dal contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)