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Sez. 5, Sentenza n. 11109 del 16/07/2003 (Rv. 565115 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Diritto - Acquisizione di beni o servizi - Esercizio - Condizioni - Legittimità e correttezza delle detrazioni - Prova - Mezzi - Onere - Contribuente.
Stato
decisa il 2003-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565115-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

Secondo la disciplina dell'IVA, la deducibilità dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, prevista dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, postula che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell'apposito registro (art. 25), e conservi le une e l'altro. Ne consegue che l'ufficio finanziario, in presenza di una denuncia annuale che faccia valere le suddette poste a credito senza che esse trovino rispondenza in quelle fatture ed in quel registro, è legittimato e tenuto nell'accertamento in rettifica a depennare tali poste. Come nel caso di contestazione di indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti, infatti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni IVA deve essere fornita dal contribuente con l'esibizione dei documenti contabili legittimanti, in mancanza della quale la detrazione va ritenuta indebita e, conseguentemente, l'ufficio può recuperare a tassazione l'imposta irritualmente detratta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)