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Sez. 1 - , Ordinanza n. 37577 del 22/12/2022 (Rv. 666464 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Assegno divorzile - Attribuzione successiva al giudizio di divorzio - Presupposti - Licenziamento disciplinare del richiedente per commissione di fatti di reato dolosi - Ostacolo all’insorgenza del diritto all’assegno - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666464-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

In tema di assegno divorzile, l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, sopravvenute alla sentenza di divorzio, giustificano il riconoscimento dell'assegno, anche se tale modifica della situazione di fatto sia da ricondurre al licenziamento disciplinare del richiedente a causa della commissione di fatti di reato dolosi: il diritto all'assegno, infatti, è legato ad una condizione di oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati e non può essere escluso sol perchè la situazione di difficoltà economica sia dipesa da una condotta volontaria del richiedente.

Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)