Sez. 1, Sentenza n. 17041 del 03/08/2007 (Rv. 600232 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Giudicato "rebus sic stantibus" - Sussistenza - Revisione - Richiesta - Mutamento delle condizioni economiche - Sopravvenuta diminuzione del reddito del coniuge richiedente - Collocamento in pensione - Ammissibilità - Criteri.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre "rebus sic stantibus", modificabile in caso di successive variazioni di fatto. A tal fine può assumere rilievo, quale giustificato motivo di concessione di un assegno non previsto in sentenza, la sopravvenuta diminuzione dei redditi del richiedente a seguito del suo collocamento in pensione (nel caso, pensione di vecchiaia e non di anzianità), senza che la volontarietà di tale evenienza possa essere ritenuta dal giudice di merito ragione sufficiente per escludere l'esistenza dei giustificati motivi idonei alla revisione medesima.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)