diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2117 del 15/03/1990 (Rv. 465944 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA - ORDINARIA - "EVENTUS DAMNI" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465944-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA - ORDINARIA - "EVENTUS DAMNI" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla revocatoria ordinaria, che il curatore del fallimento esperisca avverso l'atto dispositivo posto in essere dall'imprenditore poi dichiarato fallito (art. 66 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 2901 cod. civ.), lo "eventus damni", la cui sussistenza il curatore medesimo deve provare, è ravvisabile nell'incidenza di quell'atto sull'insorgere od il successivo evolversi dello stato d'insolvenza, con conseguenziale pregiudizio per i creditori (presenti e futuri). (V 9122/87, mass n 456366).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)