Sez. 1, Sentenza n. 9122 del 10/12/1987 (Rv. 456366 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - CARATTERISTICHE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - CARATTERISTICHE.*
La revocatoria ordinaria, esperibile dal curatore nel corso della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 66 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, si caratterizza, rispetto a quella contemplata dall'art. 2901 cod. civ., per il fatto che è rivolta a tutelare tutti i creditori del fallito e può investire gli Atti tanto posteriori quanto anteriori al sorgere dei singoli crediti, ove essi abbiano determinato od aggravato lo stato d'insolvenza, sempreché il curatore fornisca la prova anche della consapevolezza del debitore e del terzo in ordine al verificarsi di detto evento pregiudizievole.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)