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Sez. 3, Sentenza n. 961 del 07/04/1970 (Rv. 346420 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER MANCANZA DI QUERELA - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - DEI DANNI MORALI - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1970-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346420-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER MANCANZA DI QUERELA - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - DEI DANNI MORALI - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE.*

Nei casi di improcedibilita dell'Azione penale per difetto di querela, spetta al giudice civile, adito per il risarcimento dei danni morali, accertare, con adeguata motivazione, se nel fatto denunziato ricorrano o meno gli estremi di un reato, in deroga al principio generale che siffatto accertamento rientra nella Competenza funzionale del giudice penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)