Sez. 3, Sentenza n. 961 del 07/04/1970 (Rv. 346420 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER MANCANZA DI QUERELA - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - DEI DANNI MORALI - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER MANCANZA DI QUERELA - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - DEI DANNI MORALI - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE.*
Nei casi di improcedibilita dell'Azione penale per difetto di querela, spetta al giudice civile, adito per il risarcimento dei danni morali, accertare, con adeguata motivazione, se nel fatto denunziato ricorrano o meno gli estremi di un reato, in deroga al principio generale che siffatto accertamento rientra nella Competenza funzionale del giudice penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)