Sez. 1, Sentenza n. 19431 del 06/10/2005 (Rv. 583167 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Processo presupposto - Sopravvenienza della morte dell'originario attore - Subentro degli eredi in qualità di successori nel processo e nel rapporto sostanziale - Durata del giudizio - Calcolo - Frazionamenti o scissioni - Possibilità - Esclusione - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di violazione della durata ragionevole del processo, l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel caso di prolungamento della controversia oltre la scadenza ragionevole, delinea in modo unitario il diritto ad un'equa riparazione e correlativamente l'azione con la quale il diritto medesimo è fatto valere, senza autorizzare frazionamenti o scissioni, nemmeno in ipotesi di sopravvenienza della morte dell'originario attore, ove gli eredi siano subentrati in qualità di successori nel processo e nel rapporto sostanziale e non sia in discussione la spettanza anche al "de cuius" dell'indennizzo per l'eventuale eccessiva durata della causa.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)