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Sez. 1, Sentenza n. 42540 del 25/06/2018 Cc. (dep. 27/09/2018) Rv. 274025 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decreto d’inammissibilità della richiesta – Violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per omessa acquisizione del parere del pubblico ministero – Nullità – Sussistenza – Deducibilità anche ad iniziativa della parte privata – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274025-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di procedimento di esecuzione l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilità "de plano" della richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa non soltanto del pubblico ministero, ma anche della parte privata. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'acquisizione del parere, oltre a garantire il contraddittorio cartolare con l'organo titolare della potestà esecutiva, consente il confronto e il reciproco controllo ed è l'unico meccanismo attraverso il quale la parte privata può conoscere la posizione della controparte sul tema dedotto "in executivis" attraverso l'incidente proposto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)