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Sez. 1, Sentenza n. 27356 del 09/04/2026 Cc. (dep. 21/07/2026) Rv. 290294-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decreto di inammissibilità emesso "de plano" - Mancata acquisizione del parere del pubblico ministero - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità anche a iniziativa della parte privata - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290294-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero, nel caso di dichiarazione di inammissibilità adottata "de plano" ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deducibile a iniziativa sia del pubblico ministero che della parte privata, unica ad avere diritto alla comunicazione della decisione. (In motivazione, la Corte ha precisato che ciò garantisce l'effettività del contraddittorio, posto che, non essendo previsto che il decreto debba essere notificato al pubblico ministero, questi non ha in concreto la possibilità di far valere la nullità).

Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)