Sez. 3, Sentenza n. 2250 del 11/12/1984 Ud. (dep. 08/03/1985) Rv. 168205 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DOGANALE - REQUISITI - FALSITÀ - SUSSISTENZA DI REATO.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DOGANALE - REQUISITI - FALSITÀ - SUSSISTENZA DI REATO.*
L'art. 57 del T.U. Doganale, stabilisce che la dichiarazione doganale, compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante, deve contenere, fra l'altro, la descrizione delle merci, con la indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, della qualità, composizione e quantità, e, per alcune voci tariffarie, anche l'indicazione delle denominazioni commerciali: il successivo art. 59, poi, stabilisce che la dogana procede, in contraddittorio, allo accertamento della qualità, della quantità, del valore e della origine della merce, ma ha anche facoltà di prescindere, in tutto o in parte, della visita, e di considerare conforme al dichiarato la merce o la parte di essa non visitata, con annotazione sulla bolletta, sostituente, a tutti gli effetti, l'attestazione di conformità. Ciò premesso è evidente che, la dichiarazione di cui alla prima parte del documento doganale viene resa al funzionario doganale in un atto pubblico che è destinato a provarne la verità; con la conseguenza che la sua falsità in ordine alla qualità, quantità o composizione della merce costituisce il reato di falso di cui all'art. 483 cod. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)