Sez. 3, Sentenza n. 2227 del 13/12/1985 Ud. (dep. 20/03/1986) Rv. 172174 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DOGANALE - REQUISITI - FALSA DICHIARAZIONE RESA DALL'INTERESSATO AL FUNZIONARIO DOGANALE - REATO CONFIGURABILE - RAGIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DOGANALE - REQUISITI - FALSA DICHIARAZIONE RESA DALL'INTERESSATO AL FUNZIONARIO DOGANALE - REATO CONFIGURABILE - RAGIONE.*
La dichiarazione doganale di cui all'art. 57 del T.U. Compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante, deve contenere fra l'altro, la descrizione delle merci con l'indicazione, secondo le modalità della tariffa, della qualità, composizione e quantità delle medesime, e, per alcune voci tariffarie, anche l'indicazione della denominazione commerciale; il successivo art. 59 del detto T.U. Stabilisce poi che la dogana procede "in contraddittorio" allo accertamento della qualità, della quantità, del valore e della origine delle merci, ma ha anche facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalla visita e di considerare "conforme al dichiarato" le merci stesse o la parte di esse non visitata, con annotazione sulla bolletta "sostituente a tutti gli effetti" la attestazione di conformità a seguito della visita. Ciò premesso, particolarmente nell'ipotesi di omessa visita, la falsa dichiarazione resa dall'interessato al funzionario doganale (od altro inganno), in quanto diretti a provocare il rilascio dell'altrettanto falsa attestazione di conformità con induzione in errore di quel funzionario, integrano il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.. (V mass n 168205).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 57, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)