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Sez. L, Sentenza n. 228 del 21/01/1985 (Rv. 438454 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - EROGAZIONE DI SOMME DA PARTE DI UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA IN APPLICAZIONE DI DETTI BENEFICI IN FAVORE DI UN DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO RELATIVA ALLE SOMME EROGATE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438454-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - EROGAZIONE DI SOMME DA PARTE DI UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA IN APPLICAZIONE DI DETTI BENEFICI IN FAVORE DI UN DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO RELATIVA ALLE SOMME EROGATE - INAMMISSIBILITÀ.*

Quanto erogato da un'azienda municipalizzata in favore del dipendente collocato a riposo, in applicazione dei benefici cosiddetti combattentistici contemplati dalle leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824, non può essere oggetto di Azione di ripetizione d'indebito per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 6 della citata legge del 1971 nella parte in cui non indica con quali mezzi le aziende municipalizzate nonché i comuni ed i loro consorzi) facciano fronte agli oneri finanziari posti a loro carico dall'attribuzione dei benefici medesimi, atteso che, anche a prescindere dal contenuto parziale di detta declaratoria di incostituzionalità, e dalla sua limitazione al rapporto fra enti datori di lavoro ed enti erogatori delle provvidenze, la declaratoria stessa, spiegando effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione, può interferire sui rapporti in corso, nei quali la norma dichiarata illegittima resta inapplicabile, ma non anche trasformare in indebito un versamento fatto in ottemperanza della norma medesima prima della pronuncia d'incostituzionalità, trattandosi di rapporto ormai esaurito con il soddisfacimento delle ragioni del creditore.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)