Sez. L, Sentenza n. 5788 del 22/11/1985 (Rv. 442973 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ART. 6 LEGGE 9 OTTOBRE 1971 N. 824 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFETTI - PAGAMENTI EFFETTUATI DAGLI ENTI PUBBLICI - RIPETIZIONE DI INDEBITO - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ART. 6 LEGGE 9 OTTOBRE 1971 N. 824 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFETTI - PAGAMENTI EFFETTUATI DAGLI ENTI PUBBLICI - RIPETIZIONE DI INDEBITO - ESCLUSIONE.*
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui la norma non indica i mezzi con cui gli enti e le aziende municipalizzate avrebbero fatto fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei benefici concessi ai dipendenti ex combattenti collocati a riposo (sentenza n. 92/1981 della Corte costituzionale), non comporta l'annullamento della fonte legislativa che prevede, per taluni dipendenti degli enti pubblici, la concessione di benefici economici, in Sede di trattamento di fine rapporto d'impiego. Nè esonera l'ente, obbligato dall'art. 6 della legge n. 824 del 1971, dal sopportare il relativo Onere finanziario. Conseguentemente, i pagamenti effettuati dagli enti sopra indicati, non essendo stati privati della loro originaria causa giustificatrice, non danno luogo a ripetizione a norma dell'art. 2033 cod. civ. nei confronti dei dipendenti che li hanno ricevuti. (V 228/85, mass n 438454; (V 966/84, mass n 433159; (V 5427/84, mass n 437123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)