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Sez. 3, Sentenza n. 2562 del 11/07/1969 (Rv. 342149 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - CONVERSIONE - ISTANZA DOPO L'AGGIUDICAZIONE DELL'IMMOBILE - IMPROPONIBILITA - SUCCESSIVA GARA PER L'AUMENTO DEL SESTO - IRRILEVANZA*
Stato
decisa il 1969-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342149-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - CONVERSIONE - ISTANZA DOPO L'AGGIUDICAZIONE DELL'IMMOBILE - IMPROPONIBILITA - SUCCESSIVA GARA PER L'AUMENTO DEL SESTO - IRRILEVANZA*

Nella espropriazione forzata l'istanza di conversione del pignoramento, ossia di sostituzione alle cose pignorate di una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, non e piu proponibile dopo l'effettuata aggiudicazione all'incanto dell'immobile oggetto dell'espropriazione, nonostante che vi sia stato aumento di sesto e che non si sia ancora proceduto alla gara senza incanto. (V. 2220-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)