Sez. 2, Sentenza n. 6916 del 17/01/1996 Ud. (dep. 08/07/1996) Rv. 205365 - 01
Pubblico ministero - In genere | Pubblico ministero presente in udienza - Necessità che concluda su ogni questione - Esclusione - Conseguenze in tema di nullità.
Pubblico ministero - In genere
Nessuna nullità della sentenza è configurabile nel rifiuto del pubblico ministero, presente in udienza, di concludere nel merito; non rileva sul punto, infatti, il disposto di cui all'art. 178, lett. b) cod. proc. pen., che sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua "partecipazione al procedimento": l'obbligo di partecipazione al procedimento, invero, non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice. (Nella specie il pubblico ministero, pur invitato nel giudizio d'appello a presentare le sue richieste anche nel merito, aveva ritenuto di non concludere in ordine ai temi principali dell' impugnazione e si era limitato a rinnovare il proprio assenso alla proposta di patteggiamento formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., non accolta dal giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)