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Sez. 2, Sentenza n. 21080 del 12/05/2016 Cc. (dep. 20/05/2016) Rv. 266800 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Istanza di revoca della confisca - Rigetto - Mancato intervento del pubblico ministero - Interesse dell'istante a dedurre il difetto di contraddittorio - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
Stato
decisa il 2016-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266800-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora l'istanza di revoca della confisca venga rigettata dal giudice senza il previo intervento del pubblico ministero, è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'istante volta a far valere, quale vizio del procedimento, la mancata partecipazione del p.m..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)