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Sez. 5, Sentenza n. 2341 del 18/02/2002 (Rv. 552332 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO | Art. 79, primo comma, seconda proposizione, d.P.R. n. 131 del 1986 - Efficacia retroattiva delle disposizioni più favorevoli del d.P.R. n. 131 del 1986 - Nota II all'art. 4 della Tariffa (Parte I) allegata al d.P.R. n. 131 - Natura più favorevole rispetto all'art. 47 del d.P.R. 364 del 1972 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552332-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO

In tema di imposta di registro riguardante la disciplina degli aumenti di capitale, costituisce disposizione più favorevole al contribuente, ai sensi dell'art. 79, comma primo, seconda parte, del d.P.R. n. 131 del 1986, applicabile alle controversie pendenti al 1 luglio 1986, quella contenuta nella Nota II, di cui all'art. 4 della Tariffa (Parte prima) allegata al citato d.P.R. n. 131, rispetto all'art. 47 del d.P.R. n. 364 del 1972, (nella vigenza del quale era stato registrato il verbale di assemblea contenente le operazioni di modifica del capitale sociale), atteso che mentre la disposizione risalente sottopone tali operazioni a imposta di registro proporzionale, l'altra esonera dall'imposta i conferimenti in danaro deliberati fino al loro ammontare necessario alla riduzione delle perdite.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 364 art. 47, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)