Sez. 1, Sentenza n. 7148 del 01/08/1997 (Rv. 506358 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Disposizioni più favorevoli contenute nel nuovo testo unico approvato con d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione di tali disposizioni, anche alle fattispecie pregresse, purché caratterizzate da una "lite pendente" - Nozione di lite pendente - Eventuale inammissibilità, in sè, dell'azione introduttiva del giudizio tributario - Rilevanza preclusiva - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicabilità dell'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986 che estende le disposizioni più favorevoli contenute nel d.P.R. n. 131 cit. anche alle fattispecie maturate sotto il vigore della precedente disciplina dell'imposta del registro di cui al d.P.R. n. 634 del 1972, purché in ordine ad esse penda una lite, il concetto di "lite pendente" implica soltanto che sia instaurato il rapporto processuale mediante la notifica (o il deposito seguito da comunicazione alla controparte)di un atto avente i requisiti formali e sostanziali sufficienti a qualificarlo, alla stregua delle norme che disciplinano il tipo di processo preso in considerazione, come atto introduttivo del giudizio, e tale - quindi - da far sorgere l'obbligo, per il giudice, di emanare un provvedimento decisorio della lite stessa, a prescindere dall'eventualità che l'atto stesso sia affetto da vizi comportanti invalidità o inammissibilità ostative all'esame nel merito.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)