Sez. L, Sentenza n. 8281 del 01/09/1997 (Rv. 507378 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Denuncia da parte dell'assicurato - Obbligo di qualificazione della malattia - Insussistenza - Inclusione della malattia accertata rientri nella sintomatologia denunciata - Necessità - Riconoscimento in sede giudiziaria di inabilità derivante da malattia estranea alla sintomatologia accusata in sede amministrativa - Pronuncia ultra patita - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
L'art. 53 d.P.R. n. 1124 del 1965, pur non facendo obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrive che alla denuncia in sede amministrativa sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore; pertanto, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, può essere riconosciuta la prestazione assicurativa solo quando la malattia accertata, ancorché non coincidente con quella specificamente denunciata, rientri però nel quadro della sintomatologia accusata dall'interessato in sede amministrativa. Ne consegue che viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che dichiari il diritto dell'assicurato alla prestazione tenendo conto dell'incidenza anche di malattie diverse da quella denunciata ed estranee alla sintomatologia a suo tempo accusata in sede amministrativa. (Nella specie, nel calcolo della percentuale di inabilità indennizzabile si era tenuto conto non solo dell'eczema da cemento a suo tempo denunciato, ma anche dell'incidenza di altre infermità quali l'insufficienza respiratoria e l'ischemia miocardica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)