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Sez. L, Sentenza n. 1702 del 18/02/1991 (Rv. 470975 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere | Denuncia da parte dell'assicurato - Obbligo di qualificazione della malattia - Insussistenza - Successiva domanda per una malattia non coincidente con quella denunciata - Novità - Esclusione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470975-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere

L'art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia da lui accusata e di quella rilevata dal medico certificatore; non può essere quindi considerata nuova, sia in sede di procedura amministrativa che in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata (e rivelatasi insussistente) rientri pur sempre, anche se implicante diversa qualificazione tabellare, nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di mera diversità di qualificazione "sub specie iuris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento - se necessario - di nuova consulenza tecnica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)