Sez. U, Sentenza n. 32 del 06/01/1981 (Rv. 410420 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - PER LA COMPUTABILITA DEI PERIODI DI MALATTIA - LIMITE DI DURATA - DISCIPLINA EX LEGGE N 218 DEL 1952 - CARATTERE INNOVATIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RILIQUIDAZIONE DEI RATEI DI PENSIONE PER PERIODI DI MALATTIA ANTERIORI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - PER LA COMPUTABILITA DEI PERIODI DI MALATTIA - LIMITE DI DURATA - DISCIPLINA EX LEGGE N 218 DEL 1952 - CARATTERE INNOVATIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RILIQUIDAZIONE DEI RATEI DI PENSIONE PER PERIODI DI MALATTIA ANTERIORI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - DECORRENZA.*
In tema di pensione d'invalidita, l'art 4 quarto comma della legge 4 aprile 1952 n 218, il quale, tanto nel testo originario, quanto in quella sostituito con l'art 7 della legge 6 agosto 1975 n 419, esclude, per la computabilita dei periodi di malattia mediante accredito di contribuzione figurativa, il previgente limite di durata (cinquantadue settimane), non comporta una disciplina innovativa degli elementi costitutivi di detta fattispecie, ma si limita ad incidere sugli effetti attuali della medesima, e, pertanto, implica che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, va riconosciuta la corrispondente riliquidazione dei ratei di pensione, ancorche per periodi di malattia anteriori a detta data.*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 4, Legge 06/08/1975 num. 419 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)