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Sez. L, Sentenza n. 3644 del 11/04/1987 (Rv. 452580 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - PER LA COMPUTABILITÀ DEI PERIODI DI MALATTIA - LIMITE DI DURATA - DISCIPLINA EX ART. 7 LEGGE N. 419 DEL 1975 - ACCREDITO DI CONTRIBUTI FIGURATIVI IN PERIODI DI DEGENZA IN REGIME SANATORIALE - CONDIZIONI - TITOLARITÀ PRIMA DEL RICOVERO DI REGOLARE POSIZIONE ASSICURATIVA - CONTRIBUZIONE EFFETTIVA PER IL PERIODO MINIMO DI UN ANNO.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452580-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - PER LA COMPUTABILITÀ DEI PERIODI DI MALATTIA - LIMITE DI DURATA - DISCIPLINA EX ART. 7 LEGGE N. 419 DEL 1975 - ACCREDITO DI CONTRIBUTI FIGURATIVI IN PERIODI DI DEGENZA IN REGIME SANATORIALE - CONDIZIONI - TITOLARITÀ PRIMA DEL RICOVERO DI REGOLARE POSIZIONE ASSICURATIVA - CONTRIBUZIONE EFFETTIVA PER IL PERIODO MINIMO DI UN ANNO.*

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, della legge 6 agosto 1975 n. 419 (che ha sostituito il quarto comma dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952 n. 218) per poter beneficiare dell'accredito di contributi figurativi nei periodi di degenza in regime sanatoriale, il lavoratore - come si desume dalla lettera della nuova norma, identica a quella precedente, nonché dalla sua ratio, volta ad elidere la incidenza sulla posizione assicurativa della interruzione del rapporto di lavoro dovuta alla malattia tubercolare - deve essere, prima del ricovero, già assicurato, titolare cioè di una regolare posizione assicurativa con almeno un contributo accreditato, oltre a poter vantare - requisito, questo, innovativamente richiesto - almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa. (V 32/81, mass n 410420).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 4, Legge 06/08/1975 num. 419 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)