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Sez. L, Sentenza n. 14167 del 23/06/2014 (Rv. 631344 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Condono previdenziale - Natura di atto di riconoscimento di debito - Esclusione - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Apposizione di clausola di ripetizione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631344-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria, la domanda di condono previdenziale non costituisce riconoscimento del debito e non è idonea ad interrompere la prescrizione, indipendentemente dall'avvenuta apposizione o meno della clausola di ripetizione, che opera soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di condono sia stata accolta e la conseguente obbligazione sia stata adempiuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)