Sez. L, Sentenza n. 14167 del 23/06/2014 (Rv. 631344 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Condono previdenziale - Natura di atto di riconoscimento di debito - Esclusione - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Apposizione di clausola di ripetizione - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria, la domanda di condono previdenziale non costituisce riconoscimento del debito e non è idonea ad interrompere la prescrizione, indipendentemente dall'avvenuta apposizione o meno della clausola di ripetizione, che opera soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di condono sia stata accolta e la conseguente obbligazione sia stata adempiuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)