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Sez. L, Sentenza n. 7119 del 10/06/1992 (Rv. 477651 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L. | Trattamento di buonuscita erogato secondo il proprio ordinamento o secondo quello dell'ente di provenienza, se più favorevole e richiesto dagli interessati - Obbligazione facoltativa - Configurabilità - Conseguenza - Corresponsione del secondo trattamento - Effetti - Modificabilità della scelta dell'intervento rivelatosi erronea in quanto meno vantaggiosa - Preclusione.
Stato
decisa il 1992-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477651-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L.

L'art. 3 della legge 14 giugno 1974 n. 303 (secondo cui l'INADEL eroga al personale contemplato dall'art. 1 della stessa legge il trattamento di buonuscita secondo il proprio ordinamento oppure, ove esso sia più favorevole e gli interessati ne abbiano fatto richiesta, il trattamento dell'ente di provenienza, con obbligo di questo di versare all'INADEL la differenza) delinea uno schema legale rapportabile alla figura dell'obbligazione facoltativa, con la conseguenza che la corresponsione, da parte dell'INADEL ed in conformità alla scelta dell'interessato, del trattamento secondo l'ordinamento dell'ente di provenienza - e cioè della prestazione facoltativa e subordinata rispetto a quella principale costituita dal trattamento INADEL - esaurisce definitivamente il rapporto, precludendo all'interessato medesimo di modificare la precedente scelta che si sia rivelata erronea in quanto meno vantaggiosa.

Riferimenti normativi: Legge 14/06/1974 num. 303 art. 1, Legge 14/06/1974 num. 303 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)