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Sez. L, Sentenza n. 1490 del 06/03/1986 (Rv. 444864 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IMPIANTI AUDIOVISIVI - E ALTRE APPARECCHIATURE PER FINALITÀ DI CONTROLLO A DISTANZA - DIVIETO - INIDONEITÀ DELLE APPARECCHIATURE A FUNZIONARE, PREAVVISO AI LAVORATORI, DISCONTINUITÀ DEL CONTROLLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444864-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IMPIANTI AUDIOVISIVI - E ALTRE APPARECCHIATURE PER FINALITÀ DI CONTROLLO A DISTANZA - DIVIETO - INIDONEITÀ DELLE APPARECCHIATURE A FUNZIONARE, PREAVVISO AI LAVORATORI, DISCONTINUITÀ DEL CONTROLLO - IRRILEVANZA.*

Il divieto posto dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori per il datore di lavoro di far uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza della attività dei lavoratori non è escluso né dalla circostanza che tali apparecchiature siano state solo installate ma non siano ancora funzionanti, né dall'eventuale preavviso dato ai lavoratori, i quali quindi siano avvertiti del controllo suddetto, né infine dal fatto che tale controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente (nella specie, il datore di lavoro aveva installato alcuni impianti audiovisivi destinati al controllo dell'uso e della conservazione dei cartellini segna-orario sistemati in apposite custodie all'ingresso dello stabilimento). (V 1236/83, mass n 426020).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)