Sez. L, Sentenza n. 1236 del 18/02/1983 (Rv. 426020 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IMPIANTI AUDIOVISIVI - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IPOTESI RELATIVE - DISTINZIONE - APPARECCHIATURE FINALIZZATE AL CONTROLLO A DISTANZA - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE APPARECCHIATURE PER FINI PRODUTTIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IMPIANTI AUDIOVISIVI - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IPOTESI RELATIVE - DISTINZIONE - APPARECCHIATURE FINALIZZATE AL CONTROLLO A DISTANZA - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE APPARECCHIATURE PER FINI PRODUTTIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che vieta il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, anche come mera possibilità di controllo ad insaputa del prestatore di opera, disciplina distintamente le due ipotesi dell'impianto di apparecchiature finalizzate al controllo a distanza (primo comma) e di apparecchiature per fini produttivi, ma tali comunque da presentare la possibilità di fornire anche il controllo a distanza del dipendente. Mentre le apparecchiature di cui al primo comma sono assolutamente vietate, data la loro odiosità, il loro contrasto con i principi della Costituzione ed il danno che possono arrecare alla stessa produttività del lavoratore, quelle di cui al secondo comma sono consentite, soltanto a condizione che il datore di lavoro osservi quanto tassativamente previsto nello stesso comma secondo ed, eventualmente, dai successivi, senza che peraltro il lavoratore possa reagire al di fuori dei mezzi di tutela apprestati dallo stesso art. 4 citato.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)