Sez. 2, Sentenza n. 603 del 09/03/1970 (Rv. 345728 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - TITOLO COSTITUTIVO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERIO DEL MINIMO MEZZO - SUSSIDIARIETA.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - TITOLO COSTITUTIVO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERIO DEL MINIMO MEZZO - SUSSIDIARIETA.*
L'interpretazione del titolo costitutivo ai fini della Determinazione del contenuto, della estensione e modalita di Esercizio della servitu, costituisce giudizio di merito sottratto al Sindacato di legittimita, se sorretto da adeguata e corretta motivazione. Soltanto nel caso in cui il titolo della servitu appaia incerto circa l'estensione e le modalita di Esercizio del diritto trova applicazione il criterio secondo il quale le esigenze del fondo dominante debbono essere contemperate con quelle del fondo servente, al quale deve arrecarsi il minor aggravio possibile. (V 359-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)