Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 05/11/1996 Cc. (dep. 28/11/1996) Rv. 206178 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE | Magistrato di sorveglianza competente per territorio - È quello che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova il condannato al momento di inizio del procedimento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE
La competenza a disporre la conversione delle pene pecuniarie è disciplinata dagli artt. 660, comma secondo e 677 cod. proc. pen., il cui primo comma specificamente dichiara competente il magistrato di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto ove il condannato si trova al momento della richiesta, della proposta ovvero di inizio d'ufficio della procedura, mentre l'art. 107 della legge n. 689 del 1981 disciplina non già la competenza a disporre la conversione, bensì quella relativa all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla già disposta conversione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 660 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 107 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)