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Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 28/07/1987 (Rv. 454790 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE - NUOVA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PRECETTO - REQUISITI FORMALI.*
Stato
decisa il 1987-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454790-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE - NUOVA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PRECETTO - REQUISITI FORMALI.*

La norma del secondo comma dell'art. 654 cod. proc. civ., che concerne tutte le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo ha acquistato efficacia esecutiva, incluse quelle di provvisoria esecutorietà, conferita dal giudice che ha emesso il decreto o dal giudice dell'opposizione, esclude in tali ipotesi la necessità, ai fini dell'esecuzione, di una nuova notifica del decreto ingiuntivo e dispone che nel precetto, notificato all'ingiunto, "deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto tale esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva". I suddetti elementi formali, in base al correlato disposto dell'art. 480 cod. proc. civ. sono prescritti a pena di nullità dell'atto di precetto, senza che l'erronea indicazione della data dell'ordinanza, concessiva della provvisoria esecuzione, ne determini la nullità qualora l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali: l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto). (V 199/85, mass n 438.423; (V 5489/84, mass n 437.160; (V 3628/80, mass n 437.158; (V 5138/78, mass n 394.892).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)