diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 478 del 27/02/1970 (Rv. 345492 - 01)

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - OPPONIBILITA AI TERZI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345492-01

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - OPPONIBILITA AI TERZI - CONDIZIONI.*

Le risultanze dei registri anagrafici hanno semplice valore presuntivo circa la residenza della persona cui si riferiscono, potendo essere diverso il luogo della effettiva abituale dimora, accertabile con ogni mezzo di prova. Tuttavia, per i terzi di buona fede, e cioe per coloro che soggettivamente ed oggettivamente ignorino il vero stato delle cose, il legislatore ha inteso derogare al suddetto principio, stabilendo che ad essi non puo essere opposto il trasferimento della residenza se non sia stato denunziato nei modi previsti dall'art 44 cod civ e 31 delle relative norme di attuazione, e cioe con doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello dove si intende fissare la nuova residenza. Pertanto, i terzi di buona fede possono contrastare le risultanze dei certificati anagrafici se non corrispondono a loro avviso, con la situazione obbiettiva qualora, pero, intendano avvalersi delle risultanze medesime, nessuna prova e ammissibile contro il contenuto dei certificati. (Conf 2736-68, massima n 335327).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)