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Sez. L, Sentenza n. 2240 del 06/04/1984 (Rv. 434279 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PRINCIPIO DEL VALORE MERAMENTE PRESUNTIVO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434279-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PRINCIPIO DEL VALORE MERAMENTE PRESUNTIVO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI - LIMITI.*

Anche in tema di Competenza territoriale, per le controversie previdenziali ex art. 444 cod. proc. civ., il principio per cui i certificati anagrafici hanno valore meramente presuntivo (e, quindi, contrastabile con ogni mezzo di prova) circa la residenza della persona alla quale si riferiscono trova limite nella tutela ex artt. 44 cod. civ. e 31 disp. Att. Cod. civ. dei terzi di buona fede, cui non è opponibile il trasferimento di residenza ove non sia stata fatta la doppia dichiarazione al comune della nuova residenza ed a quello della precedente. Pertanto, mentre tali terzi possono dimostrare con ogni mezzo la situazione reale ed obiettiva diversa da quella emergente dai documenti anagrafici, non è invece consentito all'interessato, in Mancanza della predetta dichiarazione, di provare aliunde, contro le risultanze dei suindicati certificati, il mutamento de facto della propria residenza. (V 478/70, mass n 345492; (V 403/69, mass n 338450; (V 2736/68, mass n 335327).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)