Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 25/05/2006 (Rv. 591208 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE | Requisiti - Generica influenza psicologica o menzogne - Sufficienza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE
A norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. (Nella specie, relativa a contratti di affitto di azienda e di affiliazione commerciale intercorsi tra le parti, la S.C. ha confermato, in quanto incensurabilmente motivata, la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, sotto il profilo del dolo, la circostanza che tra le parti fosse stata discussa o anche oggetto di trattativa una possibile futura vendita dell'azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)