Sez. 2, Sentenza n. 4409 del 04/05/1999 (Rv. 525972 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE | Raggiro - Carattere determinante della volontà negoziale - Necessità - Postuma alterazione della volontà - Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE
Il vizio del consenso, per essere causa invalidante del contratto, deve incidere sul momento di formazione del medesimo. Specificamente per il dolo occorre che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale, restando irrilevante il fatto successivo o la postuma alterazione della volontà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)