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Sez. 2, Sentenza n. 4409 del 04/05/1999 (Rv. 525972 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE | Raggiro - Carattere determinante della volontà negoziale - Necessità - Postuma alterazione della volontà - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525972-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE

Il vizio del consenso, per essere causa invalidante del contratto, deve incidere sul momento di formazione del medesimo. Specificamente per il dolo occorre che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale, restando irrilevante il fatto successivo o la postuma alterazione della volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)