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Sez. 1, Sentenza n. 6977 del 20/06/1991 (Rv. 472771 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Relazione di notifica - In genere | Luogo di notifica - Omissione nella relata - Deducibilità dall'atto notificato - Ammissibilità - Nullità della notifica - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472771-01

Procedimento civile - Notificazione - Relazione di notifica - In genere

La relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, sicché, in assenza di notificazioni difformi, deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, attesa la normale aderenza della relazione stessa alle indicazioni dell'atto che ne costituisce oggetto. Ne consegue che l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove sia emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto stesso, non comporta nullità della notificazione - del resto comminata dall'art. 160 cod. proc. civ. -, ma mera irregolarità, di rilievo non invalidante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)