Sez. 5, Sentenza n. 21922 del 03/04/2018 Ud. (dep. 17/05/2018) Rv. 273187 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Causa estintiva del reato per la riparazione del danno ex art. 162-ter cod. pen. - Presupposti - Fattispecie - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non ricorresse la predetta causa estintiva in quanto l'imputato aveva versato somme a titolo di risarcimento perché costretto dall'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado, senza però aver fatto acquiescenza ai capi civili della sentenza, e, pertanto, solo in via provvisoria e con diritto alla ripetizione in caso di esito favorevole dell'impugnazione svolta in sede di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)