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Sez. 5, Sentenza n. 21922 del 03/04/2018 Ud. (dep. 17/05/2018) Rv. 273187 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Causa estintiva del reato per la riparazione del danno ex art. 162-ter cod. pen. - Presupposti - Fattispecie - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273187-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non ricorresse la predetta causa estintiva in quanto l'imputato aveva versato somme a titolo di risarcimento perché costretto dall'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado, senza però aver fatto acquiescenza ai capi civili della sentenza, e, pertanto, solo in via provvisoria e con diritto alla ripetizione in caso di esito favorevole dell'impugnazione svolta in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)