Sez. 5 - , Sentenza n. 14030 del 25/02/2020 Ud. (dep. 07/05/2020) Rv. 279082 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Causa estintiva ex art 162-ter cod. pen. - Condotte risarcitorie e riparatorie spontanee - Necessità - Risarcimento del danno a seguito di condanna - Configurabilità della causa estintiva - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, per cui essa non è configurabile nel caso in cui l'imputato abbia effettuato il risarcimento in conseguenza di un provvedimento che a ciò lo aveva condannato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva versato somme a titolo di risarcimento, nonché rimborsato le spese legali, alle quali era stato condannato dalla sentenza oggetto di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)