Sez. 5, Sentenza n. 5176 del 11/03/1983 Ud. (dep. 03/06/1983) Rv. 159349 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - DIRETTORI GENERALI, SINDACI E LIQUIDATORI DI SOCIETÀ DICHIARATE FALLITE - RESPONSABILITÀ DI PERSONE INVESTITE DI FATTO DELLE RELATIVE FUNZIONI - CONFIGURABILITÀ.*
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - DIRETTORI GENERALI, SINDACI E LIQUIDATORI DI SOCIETÀ DICHIARATE FALLITE - RESPONSABILITÀ DI PERSONE INVESTITE DI FATTO DELLE RELATIVE FUNZIONI - CONFIGURABILITÀ.*
In caso di fallimento di società si possono configurare responsabilità penali per delitti di bancarotta, a norma dell'art. 223 legge fallimentare, non solo a carico di persone formalmente investite della qualità di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore, ma anche a carico di chi di fatto ha esercitato le relative funzioni, sia come correo che autonomamente. (Conf mass n 152254, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)