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Sez. 5, Sentenza n. 1501 del 17/12/1981 Ud. (dep. 15/02/1982) Rv. 152254 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - FALLIMENTO DI SOCIETÀ - RESPONSABILITÀ PENALI EX ART. 223 LEGGE FALLIMENTARE PER L'ESERCIZIO DI FATTO DELLE FUNZIONI INDICATE NEL CITATO ARTICOLO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152254-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - FALLIMENTO DI SOCIETÀ - RESPONSABILITÀ PENALI EX ART. 223 LEGGE FALLIMENTARE PER L'ESERCIZIO DI FATTO DELLE FUNZIONI INDICATE NEL CITATO ARTICOLO - CONFIGURABILITÀ.*

In tema di fallimento di una società si possono configurare responsabilità penali, per delitti di bancarotta, a norma dell'art. 223 legge fallimentare, non solo a carico delle persone formalmente investite della qualità di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore, ma anche a carico di quelle che al fatto hanno esercitato le relative funzioni, sia come correi che autonomamente. (Conf mass n 148925; (Conf mass n 105115, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)