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Sez. 1, Sentenza n. 6044 del 17/06/1998 (Rv. 516548 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Parte vittoriosa - Domande ed eccezioni non accolte nel precedente grado perché superate ed assorbite - Mancata loro riproposizione nella fase di appello - Conseguenze - Presunzione di rinuncia - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516548-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Anche nel processo tributario così come disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972, opera il principio per cui la parte vittoriosa, pur non avendo onere di impugnazione incidentale per far valere domande ed eccezioni non accolte nel precedente grado di giudizio perché superate ed assorbite, deve nondimeno riproporle o richiamarle in fase di gravame in modo chiaro e preciso, così da manifestare in forma non equivoca la volontà di evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)