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Sez. 5, Sentenza n. 7907 del 09/06/2000 (Rv. 537463 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | "Thema decidendum" - Oggetto - Portata - Questioni rilevabili d'ufficio, eccezioni sollevate con l'impugnazione, quelle accolte dal primo giudice, quelle nuove ancora ammissibili, quelle rimaste assorbite in primo grado e riproposte.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537463-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel sistema del contenzioso tributario, il "thema decidendum" sul quale il giudice dell'appello รจ chiamato, e deve limitarsi, a pronunciare concerne, oltre alle questioni rilevabili d'ufficio, quelle sollevate specificamente dall'appellante coi motivi d'impugnazione, quelle oggetto di eccezioni esaminate e ritenute fondate dal primo giudice, quelle nuove che l'appellato sia tuttora legittimato a sollevare in procedimenti svoltisi in primo grado nella vigenza del D.P.R. n. 636 del 1972, e, se e in quanto espressamente riproposte dall'appellato, quelle non esaminate o non accolte da detto giudice.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)