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Sez. 3, Sentenza n. 609 del 08/03/1974 (Rv. 368407 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - REQUISITI - RELAZIONE FRA FATTO NOTO ED IGNOTO - NECESSARIETA ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368407-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - REQUISITI - RELAZIONE FRA FATTO NOTO ED IGNOTO - NECESSARIETA ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*

Perche si abbia presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti certi: non occorre, cioe, che la relazione fra fatto noto e fatto ignoto da provare presenti il carattere della necessarieta assoluta ed esclusiva sul piano fenomenico. Al contrario, e sufficiente che dai fatti noti sia deducibile univocamente il fatto ignoto attraverso un procedimento logico basato sull'id quod plerumque accidit: formula, quest'ultima, che tempera l'assolutezza dell'altra enunciazione mediante il riferimento al criterio della normalita, si che sia consentito desumere dal fatto noto il fatto da dimostrare come conseguenza logica possibile. (Conf 1605'72, mass n 358399; 3005'71, mass n 354285).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)