Sez. L, Sentenza n. 6338 del 30/03/2004 (Rv. 571675 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA | Consulenza tecnica sull'assicurato - Mancata presentazione dell'assicurato e visita presso lo studio dell'ausiliare - Visita domiciliare - Presupposti - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA
Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, l'obbligo del consulente tecnico d'ufficio di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli (art. 193 cod. proc. civ.) implica, in particolare, anche quello di visitare fuori dal proprio studio l'assicurato soltanto qualora questo comprovi, anche mediante l'invio di certificazione medica, l'assoluta impossibilità di recarsi presso l'ausiliare per sottoporsi a visita e tale impedimento non sia superabile con un rinvio delle indagini entro ragionevoli limiti temporali; conseguentemente, se il consulente si pronunci in ordine all'invalidità dell'assicurato senza visitarlo e sulla base dei soli documenti processuali, quando l'assicurato si sia limitato a chiedere la visita domiciliare senza depositare idonea documentazione in ordine all'assolutà impossibilità a recarsi presso lo studio dell'ausiliare, la consulenza non è inficiata da nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)