Sez. 3, Sentenza n. 21728 del 11/10/2006 (Rv. 593011 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Avvalimento di specialisti - Consulenza medico legale - In mancanza di autorizzazione del giudice - Ammissibilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE
In tema di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il consulente può avvalersi dell'opera di specialisti, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, purché non vi sia una traslazione dell'incarico giudiziario del perito d'ufficio allo specialista, ma il consulente elabori il proprio documento peritale contenente anche autonome considerazioni di carattere medico - legale, sicché l'operato dello specialista non risulti integralmente sostitutivo di quello del consulente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 193, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)