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Sez. 3, Sentenza n. 6908 del 24/11/1986 (Rv. 449019 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - ELEZIONE PRESUNTA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449019-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - ELEZIONE PRESUNTA - EFFETTI.*

La regola prevista dal primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. - per la quale l'elezione del domicilio fatta dal procuratore costituito nel grado del giudizio decorso è efficace anche per la ricezione dell'atto di impugnazione - trova applicazione anche con riguardo all'elezione presunta, ai sensi del secondo comma dell'art. 82 R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, il quale stabilisce che, qualora il procuratore che esercita il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non abbia eletto domicilio nel luogo ove ha Sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)