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Sez. 2, Sentenza n. 4502 del 15/05/1996 (Rv. 497612 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Procuratore esercente fuori dalla circoscrizione del Tribunale cui è assegnato - Elezione di domicilio nel luogo ove si svolge il processo - Necessità -Omissione - Elezione di domicilio "de iure" presso la cancelleria di detto giudice ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934 - Questione di legittimità costituzionale per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1996-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497612-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la previsione che le notificazioni e le comunicazioni al procuratore costituito, che eserciti il suo ufficio al di fuori della circoscrizione del proprio tribunale e non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede il giudice davanti al quale si svolge il processo, si effettuano presso la cancelleria di detto giudice non scalfisce il diritto di difesa (che presuppone la diligenza e l'autoresponsabilità dei soggetti interessati); d'altro \canto, la diversità di posizione di tale procuratore rispetto a quelli esercenti nell'ambito della propria circoscrizione giustifica e razionalizza la peculiarità del trattamento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)