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Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 01/03/2007 (Rv. 596382 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Conseguenze - Posizione delle parti nel giudizio di opposizione - Mantenimento delle rispettive qualità di attore e convenuto rispetto al procedimento monitorio - Conseguenze - Chiamata in causa di un terzo da parte dell'opponente - Condizioni modalità e limiti - Autorizzazione del giudice - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596382-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che il disposto dell'art. 269 cod. proc. civ., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l'ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto. (Nella specie, in applicazione del principio soprariportato, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa al giudice di primo grado per provvedere in ordine alla richiesta di chiamata in causa proposta dall'opponente con l'atto di opposizione e giudicata inammissibile dai giudici di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)